1. Negli istituti deve essere predisposto l'organico del personale che provvede al lavoro amministrativo nelle varie aree, prevedendo che parte dello stesso deve avere specializzazione informatica. Inoltre, deve essere predisposto un organico degli autisti, da utilizzare nei vari servizi di istituto. Nel servizio traduzioni e scorte le funzioni degli autisti devono essere svolte da personale del Corpo di polizia penitenziaria, appositamente qualificato.
2. È determinato l'organico complessivo per ogni area in tutti gli istituti. Quando l'organico è definito in relazione al numero di detenuti o di internati dell'istituto, si tiene conto del valore medio della presenza giornaliera degli stessi negli ultimi due anni. Sono stabiliti organici anche per i provveditorati regionali e per il dipartimento e per le altre strutture della amministrazione penitenziaria.
3. L'adeguatezza degli organici di cui ai commi 1 e 2 è riesaminata ogni cinque anni.
4. Alla copertura dei nuovi posti negli organici di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel termine massimo di tre anni.
5. Alla copertura di cui al comma 4 si provvede con concorsi pubblici da organizzare ed espletare nell'ambito di ciascun provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, con vincolo quinquennale, per gli assunti, di restare nell'ambito territoriale in cui il concorso si è svolto. Alla scadenza del vincolo predetto, l'accoglimento di istanze di trasferimento deve