Art. 140.
(Organici degli istituti e copertura degli stessi).

      1. Negli istituti deve essere predisposto l'organico del personale che provvede al lavoro amministrativo nelle varie aree, prevedendo che parte dello stesso deve avere specializzazione informatica. Inoltre, deve essere predisposto un organico degli autisti, da utilizzare nei vari servizi di istituto. Nel servizio traduzioni e scorte le funzioni degli autisti devono essere svolte da personale del Corpo di polizia penitenziaria, appositamente qualificato.
      2. È determinato l'organico complessivo per ogni area in tutti gli istituti. Quando l'organico è definito in relazione al numero di detenuti o di internati dell'istituto, si tiene conto del valore medio della presenza giornaliera degli stessi negli ultimi due anni. Sono stabiliti organici anche per i provveditorati regionali e per il dipartimento e per le altre strutture della amministrazione penitenziaria.
      3. L'adeguatezza degli organici di cui ai commi 1 e 2 è riesaminata ogni cinque anni.
      4. Alla copertura dei nuovi posti negli organici di cui ai commi 1 e 2 si provvede nel termine massimo di tre anni.
      5. Alla copertura di cui al comma 4 si provvede con concorsi pubblici da organizzare ed espletare nell'ambito di ciascun provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, con vincolo quinquennale, per gli assunti, di restare nell'ambito territoriale in cui il concorso si è svolto. Alla scadenza del vincolo predetto, l'accoglimento di istanze di trasferimento deve

 

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essere adeguatamente motivata e non può determinare criticità nel servizio relativo; la situazione si considera critica quando, anche per effetto dell'accoglimento della istanza, l'organico resta scoperto nella misura del 5 per cento.
      6. Il sollecito espletamento dei concorsi di cui al comma 5 è controllato dal dipartimento della amministrazione penitenziaria, che provvede anche alle assunzioni.
      7. Il personale assegnato ai singoli istituti non può essere distaccato altrove se non vi è sostituzione e nei soli casi rigorosamente previsti dalla legge.
      8. Le direzioni degli istituti insieme ai responsabili delle singole aree organizzano periodicamente, almeno trimestralmente, conferenze di servizio con il personale delle varie aree per verificare il rispetto dei diritti del personale e per evitare il manifestarsi di livelli di assenze dal servizio superiori al tasso fisiologico delle stesse.